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Abilitazione all’utilizzo dei gas fluorurati ad effetto serra in conformità al regolamento (CE) nr. 307/2008 della Commissione del 2 aprile 2008

L’abilitazione all’utilizzo di gas fluorurati ad effetto serra, in conformità al Regolamento (CE) nr. 307/2008 della Commissione è rivolto a  tutti gli Autoriparatori che per poter utilizzare in officina una stazione di ricarica aria condizionata devono dimostrare di avere ottenuto  l’ABILITAZIONE ALL’UTILIZZO DEI GAS FLUORURATI AD EFFETTO SERRA .

L’Abilitazione si ottiene attraverso un ATTESTATO DI FORMAZIONE, da conseguire tramite frequenza di uno specifico corso di formazione certificato da un Organismo di attestazione riconosciuto,  che qualifica il professionista d’officina e lo ABILITA LEGALMENTE ad operare con una STAZIONE DI RICARICA A/C sugli impianti di climatizzazione dei veicoli.

FAQ

CHI É OBBLIGATO AD OTTENERE L’ABILITAZIONE?
TUTTI GLI AUTORIPARATORI che svolgono l’attività di recupero del gas R134a dagli impianti di condizionamento dei veicoli a motore per il trasporto di persone e merci.

L’ABILITAZIONE è nominale, vale a dire che è rilasciata alla persona. Pertanto tutti coloro che nella stessa officina lavorano con una Stazione di Ricarica aria Condizionata gas R-134a sono obbligati ad ottenere tale abilitazione per
poter lavorare.

COSA SUCCEDE SE NON LO SI FA?
In ogni camera di commercio è istituito uno specifico registro delle persone e delle aziende certificate. in caso di controllo e verifica di violazione, sono previste sanzioni.

COME SI OTTIENE L’ABILITAZIONE?
L’attestato deve essere rilasciato da una apposito ORGANISMO DI ATTESTAZIONE (come CEFOSMET).
Dal momento in cui verrà istituito il REGISTRO DELLE PERSONE E DELLE AZIENDE CERTIFICATE presso le CAMERE DI COMMERCIO, l’autoriparatore avrà solo 60 giorni di tempo per potersi mettere in regola.

COSA DOVRÀ FARE L’AUTORIPARATORE?
Sia il singolo operatore che l’officina presso cui lavora devono iscriversi al “registro nazionale delle persone e delle imprese certificate” presso la propria camera di commercio.

L’operatore deve poi frequentare un corso specifico, erogato dall’organismo di attestazione ed ottenere tramite questo l’apposito attestato.

La normativa FGAS

IL DECRETO LEGGE 43 DEL 27/01/2012

Ai sensi del DPR 43/2012 (in attuazione del Regolamento Europeo (RE) °842/2006) dal 5 Maggio 2012.

E’ operativo (è quindi è Legge dello Stato) il Decreto del Presidente della Repubblica del 27 gennaio 2012 N. 43, recepimento del Regolamento Comunitario (CE) N.84/2006, che tratta il tema dei gas fluorurati ad effetto serra.

Infatti, all’art. 8), comma 2), lettera e) del Decreto Presidenziale, sono individuati, tra gli operatori che trattano questi gas, gli Autoriparatori che fanno le ricariche degli impianti di aria condizionata su i veicoli (con gas R134a).

L’Autoriparatore ha l’obbligo di iscriversi in un apposito registro tenuto dalla Camere di Commercio: può però iscriversi al Registro solo se in possesso di un Attestato di frequenza di un apposito Corso di Formazione.

I Destinatari

Il corso è rivolto a tutti gli Autoriparatori che per poter utilizzare in officina una stazione di ricarica aria condizionata devono dimostrare di avere ottenuto l’abilitazione all’utilizzo dei gas fluorurati ad effetto serra.

L’obiettivo è quello di rilasciare l’abilitazione che si ottiene attraverso un ATTESTATO DI FORMAZIONE, da conseguire tramite frequenza di uno specifico corso di formazione certificato da un Organismo di attestazione riconosciuto, che qualifica il professionista d’officina e lo ABILITA LEGALMENTE ad operare con una STAZIONE DI RICARICA A/C sugli impianti di climatizzazione dei veicoli.

Il Corso

Il corso è rivolto a tutti gli Autoriparatori che per poter utilizzare in officina una stazione di ricarica aria condizionata devono dimostrare di avere ottenuto l’abilitazione all’utilizzo dei gas fluorurati ad effetto serra.

L’obiettivo è quello di rilasciare l’abilitazione che si ottiene attraverso un ATTESTATO DI FORMAZIONE, da conseguire tramite frequenza di uno specifico corso di formazione certificato da un Organismo di attestazione riconosciuto, che qualifica il professionista d’officina e lo ABILITA LEGALMENTE ad operare con una STAZIONE DI RICARICA A/C sugli impianti di climatizzazione dei veicoli.

L’Attestato di Qualificazione non ha scadenza .

Programma

Modulo teorico – 4 ore

  • 8.30-9.00: Registrazione partecipanti
  • 9.00-11.30 :  formazione normativa e parte tecnica sui refrigeranti e condizionamento
  • 11.30-12.00:  coffe break

Modulo pratico – 2 ore

  • orario 14.00-16.30 : Parte pratica-trasferimento in autonomia, presso officina/laboratorio

Argomenti

Funzionamento degli impianti di condizionamento d’aria contenenti gas fluorurati ad effetto serra nei veicoli a motore, impatto sull’ambiente dei gas fluorurati refrigeranti ad effetto serra e relativa normativa ambientale

  • Conoscenza di base del funzionamento degli impianti di condizionamento d’aria nei veicoli a motore
  • Conoscenza di base dell’impiego e delle proprietà dei gas fluorurati ad effetto serra utilizzati come refrigeranti negli impianti di condizionamento d’aria nei veicoli a motore, degli effetti delle emissioni di tali gas sull’ambiente (ordine di grandezza del loro GWP rispetto ai cambiamenti climatici)
  • Conoscenza di base delle disposizioni pertinenti del regolamento (CE) n. 842/2006 e della direttiva 2006/40/CE

Recupero ecocompatibile dei gas fluorurati ad effetto serra

  • Conoscenza delle procedure comuni per il recupero dei gas fluorurati ad effetto serra
  • Maneggiare una bombola di refrigerante
  • Collegare e scollegare un’apparecchiatura per il recupero del refrigerante ai/dai punti di accesso di un impianto di condizionamento d’aria di un veicolo a motore contenente gas fluorurati ad effetto serra

Utilizzare un’apparecchiatura per il recupero del refrigerante.

L'Esame

Non è previsto alcun esame, ma la sola frequenza al corso. 

L'Attestato

A fine corso viene rilasciato l’Attestato di frequenza, da ORGANISMO DI ATTESTAZIONE quale è CEFOSMET . La partecipazione al corso e la relativa attestazione di partecipazione, con la quale iscriversi al Registro presso la Camera di Commercio, sono condizione obbligatoria per poter continuare l’attività di ricarica degli impianti ad aria condizionata dei veicoli.

L’attestato di frequenza rilasciato a fine corso, sarà trasmesso all’ente di certificazione entro 10 giorni lavorativi .

L’attestato deve essere completo delle informazioni di cui all’art. 3 paragrafo 3 del Regolamento (CE) n. 307/2008, alle persone che hanno completato il corso di formazione e che si sono iscritte al Registro telematico nazionale. La persona fisica deve completare il corso di formazione entro i termini previsti all’articolo 8, comma 3, lettera c) e all’articolo 21, comma 7 del D.P.R. n. 146/2018, e deve contenere almeno i seguenti dati:

  1. nome dell’organismo di attestazione, nome completo del titolare e numero di registrazione;
  2. attività che il titolare dell’attestato di formazione è autorizzato a svolgere;
  3.  data di rilascio e firma di chi rilascia l’attestato.

 La persona qualificata sarà visibile sul sito www.fgas.it .

L’Attestato di Qualificazione non ha scadenza .

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